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AVVISO AI TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
SI RENDE NOTO
che, a seguito delle nuove norme (D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214 /2011 -Decreto Monti-, che ha modificato l’art. 3 del D.L. n. 223/2006) , è entrata in vigore, dal 1° Gennaio 2012, la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, in virtù delle modifiche apportate dall'art.31 del D.L. n.201/11 all'art.3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. n.223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stati abrogati i seguenti obblighi: • Il rispetto degli orari di apertura e di chiusura • L'obbligo della chiusura domenicale e festiva • L'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale Ciò, con riferimento a tutto il territorio comunale, ed a tutte le tipologie di esercizi, senza distinzioni di zone o di superficie. Restano salve, e pertanto vincolanti, le norme ed i divieti previsti dalla Legge 29.07.2010, n.120, "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che all’art.54 , modificando la disciplina della somministrazione e la vendita di alcool nelle ore notturne, stabilisce quanto segue, prevedendo le conseguenti sanzioni per inosservanza delle stesse norme: 1) I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931. n. 773. e successive modificazioni, (esercizi di somministrazione di alimenti o bevande) ivi compresi gli esercizi ove si svolgono. con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago. musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2) I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articoli 4, comma 1. lettera d). e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 114. e successive modificazioni devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6 salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Permane l’obbligo di comunicare al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei