Città di Agropoli

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Voto a domicilio per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

I L S I N D A C O
RENDE NOTO

Che ai sensi dell’art. 1, del D.L. 3/1/ 2006, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/1/2006, n. 22, come modificato dalla Legge n. 46 del 7/5/ 2009 sono ammessi al voto domiciliare:
  •   gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5.2.1992, n. 104 (trasporto pubblico predisposto dal Comune in occasione delle elezioni);
  •   gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, dal 25 OTTOBRE al 14 NOVEMBRE 2016 una dichiarazione nella quale attesti la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (20 ottobre) che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “accompagnatore” per l’esercizio del voto.

L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla Residenza Municipale, lì 22 ottobre 2016

IL SINDACO
Avv. Francesco Alfieri