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Chi deve pagare l'Ici
Dall’1 giugno al 31 luglio dovranno essere dichiarate tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute nel periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione se nell'anno precedente si è verificata una delle seguenti circostanze:
l'immobile è stato trasferito o su di esso è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero è stato oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state oggetto di concessione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite;
gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
gli immobili hanno cambiato caratteristiche (es. terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa);
il valore dell’area fabbricabile è variato;
è avvenuta la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria;
l'immobile è stato oggetto di regolarizzazione di illeciti edilizi.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Presentazione della dichiarazione
La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (naturalmente in ciascuna dichiarazione verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.