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l’ICI deve essere pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo (ad esempio nell’anno 2008 doveva essere effettuato il pagamento dell’imposta relativa a tale anno). La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.
Quando pagare
I contribuenti devono versare l'imposta in proporzione alla quota e ai mesi di possesso degli immobili in due rate:
dal 1° al 16 giugno: con la prima rata di giugno si versa l'acconto calcolato in base al 50% dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
dal 1° al 16 dicembre: con il saldo si versa il conguaglio, determinato applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso, detratto l'acconto versato a giugno.
Si può comunque versare l'intera imposta in unica soluzione entro il 16 giugno, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno in corso