Città di Agropoli

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IMU Aliquote e detrazioni

NOVITÀ 2013

Con decreto legge 133 del 30/11/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.281, per l’anno 2013, il versamento della seconda rata dell'IMU è abolito per le seguenti categorie di immobili:

  1. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.,
  3. Unità immobiliare ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. Immobile, che NON sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto, e NON concesso in locazione,dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia di cui all’art.2, comma 5, del D.L.n.102/2013;
  5. Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, del D.L.n.201/2011.


Il decreto legge del 21 maggio 2013 n° 54 ha stabilito che per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

  1. Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
  3. Terreni agricoli e fabbricati rurali.
  • Per le restanti categorie di immobili la scadenza della rata d'acconto è il 17 giugno 2013 (poiché il 16 cade di domenica)


Con deliberazione n° 21 del 28/03/2013 il Consiglio Comunale ha modificato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

  • la lettera f) dell’art.7, prevede l’aliquota dello 0,76% non solo per le abitazioni locate ed utilizzate come abitazione principale, ma per tutti gli immobili locati, sia abitazioni che locali commerciali.
  • Per poter usufruire dell'aliquota ridotta è necessario presentare la dichiarazione IMU "" Modello 2013, allegando alla stessa copia del contratto di locazione. 


ALIQUOTE  E  DETRAZIONI
""  Delibera del Consiglio comunale n.22 del 28/3/2013

 Per l'anno 2013 le aliquote e la detrazione sono determinate nelle seguenti misure:

  1. il versamento della prima rata dell'imposta è sospeso per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
  2. per tutte le altre fattispecie immobiliari, l’aliquota di base dell’imposta è stabilita nella misura dell’1,06%;
  3. l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per gli immobili locati, nella misura dello 0,76%. 


ESENZIONI  -  RIDUZIONI

Sono esenti dall’imposta:
  1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  7. i terreni agricoli perché delimitati ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  8. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133, in quanto il Comune di Agropoli risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT.
  • L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

L'imposta è ridotta per:

  1. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili l’aliquota è ridotta nella misura dello 0,76%, per un periodo comunque non superiore a tre anni; in tal caso l’aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
  2. I fabbricati che ricadono nel raggio di 500 mt dal perimetro del sito di stoccaggio denominato “Gorgo” in località Crocicchie è ridotta nella misura del 50% dell’aliquota.
  3.  L’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 1° grado) che l’utilizzano come abitazione principale l’imposta è ridotta nella misura dello 0,76%.