Città di Agropoli

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Disposizioni per l’accensione di artifici pirotecnici pericolosi e non

IL SINDACO


PREMESSO che, con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, vi è l’usanza sempre più diffusa di fare uso di artifici pirotecnici e che tale condotta dà origine a uno scadimento della sicurezza, nonché alle continue lagnanze da parte dei cittadini in luoghi molto frequentati; che spesso gli stessi prodotti esplodenti sono in uso a minori, quindi utilizzati con imperizia tale da determinare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone, degli animali e delle cose;
CONSIDERATO che tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli “declassificati” e cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive o simili capaci di produrre l’espansione improvvisa del materiale in essi contenuti, accompagnato solitamente dalla produzione di calore, effetti luminosi, sonori, gassosi, e fumogeni; 
PRESO ATTO che dall’uso di tali prodotti esplodenti deriva un pericolo costante in grado di cagionare danni o lesioni nei confronti di chi li maneggia o di chi possa esserne colpito;
RILEVATA pertanto la necessità, inderogabile, di attuare misure atte ad intensificare nel territorio comunale la sicurezza e la vigilanza, oltre che il controllo per disciplinare la vendita ed accensione dei prodotti esplodenti e garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori di qualsiasi tipo di fuochi d’artificio, nonché per gli ambulanti di vendere i fuochi appartenenti alle categorie più pericolose, al fine di prevenire e reprimere ogni abuso a tutela della sicurezza ed incolumità pubblica;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale non ricorrere esclusivamente ai soli strumenti coercitivi, ma indurre al senso di responsabilità ogni cittadino, affinchè ognuno sia consapevole dei rischi derivanti da comportamenti irresponsabili;
VALUTATO il rischio per la salute, soprattutto per gli anziani, i soggetti cardiopatici, le donne in stato interessante, etc., derivanti dall’esplosione improvvisa di prodotti pirotecnici; 
RITENUTO che dal permanere di tali comportamenti scaturisce un danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, nonché ostacolo alla fruibilità di taluni spazi pubblici ed un abbassamento del livello della qualità urbana, essendo, pertanto, necessario intervenire con urgenza;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell’art. 54 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui precisa che “per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;
VISTI gli artt. 678, 679, 703 e 730 del Codice Penale;
VISTO l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’art. 101 del relativo Regolamento di Attuazione;
VISTI gli artt. 7 bis e 54 del D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la Legge 24/07/2088 n. 125;
VISTA la Legge 15/07/2009 n. 94;

ORDINA



Per la vendita e l’impiego degli artifici pirotecnici, in occasione delle prossime feste natalizie, siano osservate dalla cittadinanza le seguenti disposizioni;
1. Si fa divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia, ad eccezione dei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ciascun anno, in tutti gli spazi pubblici, marciapiedi, isole pedonali, parchi e giardini del territorio comunale;
2. Si fa tassativo divieto, tenuto conto del rischio esponenziale, di porre in vendita su aree pubbliche gli artifici pirotecnici, salva apposita autorizzazione, con accertamento da parte del Comando di Polizia Locale della presenza di estintori a
polvere posti agli angoli del banco di esposizione e di vendita;
3. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante per l’identificazione, al fine di assoggettare alla sanzione  amministrativa i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.

FA RACCOMANDAZIONE



· Di procedere all’acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico; 
· Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati;
· Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli, affinchè gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi;

INVITA


Le istituzioni scolastiche affinchè venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici, nonché in ordine ai contenuti della presente ordinanza.

DISPONE


La comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.EE.LL. al Sig. Prefetto di Salerno, nonché la pubblicazione all’Albo Informatico per 15 giorni e presso il Sito del Comune, e che sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, attraverso manifesti murali ed apposite note per gli organi di stampa e di informazione.

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve, ove il fatto accertato assuma concorrente rilievo di illecito penale, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e l’applicazione delle relative altre sanzioni, MANDA copia alle Forze dell’Ordine sul territorio per l’esecuzione e, in particolare, demanda al Sig. Dirigente della Polizia Locale ed al Comando Carabinieri la predisposizione di servizi mirati, sino al 6 gennaio, finalizzati al contrasto della vendita degli artifici ai minori ed al rispetto di
tutte le disposizioni di cui innanzi. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Informatico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.-

f.to IL SINDACO
(Avv. Francesco ALFIERI)

f.to magg. dott. comm.sta M. Crispino

n° 1 allegato disponibile: