Città di Agropoli

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Elezioni regionali: Per cosa si vota

  • Il 31 maggio si voterà per eleggere il Presidente della Giunta regionale e 50 consiglieri regionali.
  • Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, sovrintende all’amministrazione regionale, dirige la politica della Giunta e ne nomina i componenti, promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto, emana i regolamenti e nomina gli organi di gestione delle agenzie regionali.
  • Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto.  I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.

Consiglieri assegnati alle circoscrizioni provinciali
l'articolo 1, comma 1, legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6 ha ridotto il numero dei Consiglieri da 60 a 50)
Napoli: 27 consiglieri
Salerno:   9 consiglieri
Caserta:     8 consiglieri
Avellino:   4 consiglieri
Benevento:   2 consiglieri

fonte: Regione Campania
http://elezioni.regione.campania.it/elezioni2015

 

Statuto della Regione Campania

Testo vigente della L.R. 28/5/2009 n.6, integrata con le modifiche apportate dalla L.R. 31/1/ 2014, n. 6.

Articolo 26 Consiglio regionale e sue attribuzioni
1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione. Determina l’indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull’attività dell’amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi.
2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.
3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
4. Il Consiglio, inoltre:
a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;
b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;
c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l’esercizio provvisorio;
d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;
e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;
f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;
g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall’articolo 52;
h) delibera l’istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;
i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;
l) elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;
m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;
o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall’articolo 52;
p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.

Articolo 27 Composizione del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale (1).
(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6.

Articolo 28 Consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.
3. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti.
4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti.
5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.
6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 46 Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.
2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al Consiglio, che ne discute.
3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 48.
4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, il Presidente provvede all’ordinaria amministrazione.
5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del Presidente.
6. La sfiducia, la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.
8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

Articolo 47 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico amministrativo e coordina l’attività degli assessori;
c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta;
e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;
f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d’iniziativa della Giunta;
g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;
h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall’articolo 31;
i) emana i regolamenti;
l) sovrintende all’amministrazione regionale;
m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;
n) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne informa il Consiglio.
3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Articolo 50 Giunta regionale
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell’indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dieci assessori, compreso il vice-presidente (1).
3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l’esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6.

Articolo 51 Attribuzioni della Giunta regionale
1. La Giunta regionale:
a) provvede all’attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della Giunta;
b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione e gli altri atti di programmazione finanziaria;
c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;
d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;
g) adotta gli atti di organizzazione generale.
2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla legge.