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Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero

Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero
I cittadini che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero, per un un periodo di almeno tre mesi a ridosso della data di svolgimento delle elezioni (4/3/2018), nonché i loro familiari conviventi, potranno esprimere il voto per corrispondenza,  presentando entro il 31 gennaio 2018 (con possibilità di revoca entro la stessa data) un'apposita dichiarazione al Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
In questo caso voteranno
nella circoscrizione Estero, per liste di candidati presentate nella ripartizione ove dimorano.
N.B.: Eventuali opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.  L'elettore, quindi, dovrà presentare una nuova richiesta per ogni consultazione elettorale.
Per usufruire di questa possibilità gli elettori dovranno compilare l'apposito modello messo a Disposizione sul sito del Ministero dell'Interno,  ed inviarlo all'Ufficio elettorale del Comune di Agropoli, assieme alla fotocopia di un documento d'identità valido, in uno dei seguenti modi:
  • "" consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo
  • "" per posta all'indirizzo:
    Comune di Agropoli - Ufficio elettorale, Piazza della Repubblica 3 - 84043 Agropoli
    In questo caso, l’elettore dovrà accertarsi che l'ufficio abbia effettivamente ricevuto la comunicazione entro il 31/1/2018.
  • "" per fax al n. 0039 0974 82 71 45
  • "" per posta elettronica ordinaria:  elettorale@comune.agropoli.sa.it
  •  "" per posta elettronica certificata:  demografici@pec.comune.agropoli.sa.it
  • Attenzione: La casella di posta elettronica certificata è abilitata a ricevere soltanto messaggi inviati via PEC. Pertanto se il modulo viene inviato da una casella di posta elettronica ordinaria deve essere inviato soltanto all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: elettorale@comune.agropoli.sa.it

    "" scarica il modello di opzione

    Elenco dei Paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza.
    Ministero dell'Interno  (aggiornamento 13 ottobre 2016)
    Bhutan, Burkina Faso, Comore, Costa d’Avorio, Cuba, Figi, Gabon, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Liberia, Libia, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Repubblica del Sud Sudan, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Sierra Leone, Siria, Somalia, Stati Federati di Micronesia, Tanzania, Timor Orientale, Ucraina, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
    Voto negli Stati senza intesa
    Gli elettori residenti negli stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese per garantire l'esercizio del diritto di voto in condizioni idonee, o in Stati che si trovino in situazioni di grave instabilità politica o sociale, esprimono il voto in Italia.   In questo caso gli elettori ricevono dal proprio Comune italiano di residenza la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
    Gli elettori hanno diritto al rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio (L.459/2001).
    A tal fine l'elettore deve presentare domanda all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.