Città di Agropoli

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Regole per la conduzione di cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Giro di vite del Sindaco Adamo Coppola sui comportamenti che i padroni devono osservare per la condotta di cani sul territorio comunale. Regole che sono già contemplate nell’art. 20 del Regolamento di Polizia Urbana (C.C. n. 31 del 24.04.2013). In molti casi, si assiste a cani, al seguito di padroni, che vengono condotti in strada senza guinzaglio, privi di museruola; ad imbrattare strade e marciapiedi, senza che il proprietario provveda a ripulire i luoghi; stesso discorso per le spiagge cittadine. Inoltre, nei giorni scorsi si è verificato un episodio che ha visto protagonista un minore alla conduzione di un cane pastore tedesco, che riusciva a trattenere a stento, con il rischio di aggressione ai danni di un altro minore. Da qui la necessità di ribadire il regolamento vigente, il quale prevede che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio ad una misura non superiore a 1,50 metri; i conduttori devono avere con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo; questi hanno inoltre l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario del cane, è sempre responsabile del benessere del proprio animale e risponde civilmente e  penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose. Devono altresì essere censiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (microchippatura e iscrizione all’Anagrafe canina). E’ vietato portare o lasciar vagare i cani: nei luoghi di cura, laboratori, nei locali dove si esercita la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti e bevande; sulle spiagge, con divieto assoluto di balneazione. I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in custodia momentaneamente, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali e quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta e sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi prodotti dagli animali. Le sanzioni previste per i trasgressori vanno da 75.00 euro a 450.00 euro.