Città di Agropoli

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Donazioni per la Protezione civile locale: attivi due conti correnti

Viste le numerose richieste che ci stanno pervenendo, vi comunichiamo che chiunque voglia fare delle donazioni in denaro al Gruppo Comunale di Protezione Civile, da oggi può farlo sul conto bancoposta n° 18945840, intestato al Comune di Agropoli, oppure con bonifico sul c/c bancario aperto presso BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani  IBAN  IT 53 F 07066 76020 000000402995, intestato al Comune di Agropoli, in entrambi i casi utilizzando la seguente causale: EMERGENZA COVID- 19 – PROTEZIONE CIVILE

Si ricorda a coloro che effettueranno la donazione che, ai sensi dell’art. 66 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%.

Si precisa, inoltre, che il citato articolo prevede la possibilità per le imprese che vogliono fare delle donazioni in natura (mascherine, guanti, dispositivi medici, materiale disinfettante, ecc.) al Gruppo Comunale della Protezione Civile, di poter considerare il valore fiscale* delle stesse deducibili dal proprio reddito imponibile.

*Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione dei beni (articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019), si evidenzia quanto segue:

  • l’erogazione liberale in natura deve essere quantificata sulla base del valore normale del bene, definito ai sensi dell’art. 9 del Tuir, ovvero assumendo il prezzo o corrispettivo che viene mediamente praticato sul mercato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi;
  • nel caso specifico dei beni strumentali il riferimento è al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento;
  • nei casi di beni prodotti o scambiati da imprese, rileva il minor valore tra quello normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del Tuir.

In ipotesi diverse e qualora il bene abbia un valore superiore a 30.000 euro è necessario che il donatore acquisisca una perizia giurata di stima con data non anteriore a 90 giorni dal trasferimento del bene.

Per quanto riguarda la documentazione da approntare, è necessario:

  • una dichiarazione scritta da parte del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori e la perizia di stima ove prevista;
  • una dichiarazione scritta dell’ente destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento delle attività atte all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale direttamente collegate all’”Emergenza Covid-19 – Protezione Civile”.
   

n° 1 allegato disponibile: