Città di Agropoli

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Linee guida occupazione suolo pubblico e modello di domanda

Per l’annualità 2022 ovvero fino all’entrata in vigore del redigendo regolamento non è consentito il rilascio di nuove concessioni per l’installazione di dehors chiusi. a) pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico con scadenza al 31.12.2021 è consentito ai pubblici esercizi titolari di concessione per l’installazione di dehors aperti e chiusi, già titolari di concessione di suolo pubblico con scadenza al 31.12.2021, di richiedere il RINNOVO dell’occupazione del suolo pubblico per l’annualità 2022. La richiesta di rinnovo sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti che potrebbero richiedere modifiche e/o integrazioni alla pregressa concessione. La richiesta di eventuali modifiche sarà valutata come NUOVA ISTANZA e dovrà attenersi alle presenti linee guida b) pubblici esercizi che non sono stati titolari di concessione di suolo pubblico presso questo Comune è consentito ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presentare NUOVA ISTANZA di occupazione di suolo pubblico con dehors esclusivamente “APERTI”, nel rispetto delle condizioni che seguono. c) Attività artigianali È consentito ai titolari di imprese artigiane di installare, qualora ne ricorrano i presupposti, tavoli, sedie , panche e ombrelloni , ai soli fini della sosta con divieto di effettuare qualsiasi servizio ai tavoli e nel rispetti delle presenti linee guida RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI - per ‘dehors aperti’ si intende un’area esterna attrezzata con elementi mobili posti sul suolo pubblico (tavolini e sedie), la cui superficie dovrà essere delimitata con diversi elementi quali fioriere e/o paraventi di plexiglass o vetro di altezza non superiore a mt 1,50, ed eventualmente dotata di copertura con ombrelloni e di pedana. - in prossimità di un incrocio i “dehors” non dovranno ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall’art 18 e art 20 del Codice della strada e dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall’intersezione dell’incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. Distanze inferiori potranno essere autorizzate previa acquisizione di parere degli uffici competenti. - in prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque non meno di 1,50 m. - non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, sulla carreggiata, salvo zone pedonali, a traffico limitato e comunque previo parere degli uffici competenti. - l’area occupata dal dehors, dovrà lasciare libero per i flussi pedonali uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 2.00 metri (art 20 Codice della Strada). - quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere la concessione davanti al fronte dell’esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti può essere concessa l’installazione del dehors nelle immediate vicinanze, fermo restando l’obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali. - gli spazi compresi tra il “dehors” e il locale pubblico di riferimento non debbono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato e le strade con limite di velocità inferiore a 30 Km/H previste dagli strumenti di pianificazione del traffico, nelle quali è resa più sicura la circolazione delle categorie deboli della strada e comunque compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale. - nel caso in cui l’occupazione del suolo sia effettuata in vie pedonali, l’ingombro del “dehors” deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza. - non sono consentite, salvo future modifiche viarie, del piano del traffico nonché di arredo urbano, installazioni di dehors in via San Marco e via Risorgimento, ad esclusione di quelli compatibili con le norme che precedono. - le installazioni dei dehors, potranno subire delle limitazioni o variazioni in base a modifiche del piano del traffico e comunque, ogni qualvolta ricorrono motivi di interesse pubblico, anche di natura temporanea, senza che ciò possa determinare motivi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all’Ente concedente. - i “dehors” non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc). - l’installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche; - se l'installazione di dehors è richiesta su strade provinciali poste all'interno del centro urbano si applicano le stesse disposizioni previste ai punti precedenti. Gli indirizzi dati con il presente provvedimento potranno essere modificati al fine di recepire eventuali norme legislative, regionali od altri atti di enti sovraordinati che eventualmente dovessero disporre diversamente in materia. I titolare del pubblico esercizio è tenuto a: 1. mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro; 2. mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato; 3. attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in metri quadri, alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere ecc); 4. comunicare all’ufficio preposto eventuali modifiche agli arredi concessi; 5. ritirare quotidianamente, alla chiusura dell’esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi nell’ambito dell’occupazione in ordine, impilati e legati in modo da non rappresentare intralcio. 6. in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento concessorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors; 7. riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all’esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; 8. provvedere al pagamento del canone unico; 9. essere in possesso per tutta la durata della concessione dei requisiti della L.R. n.7/2020. 10. la concessione d’occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell’ufficio competente, sarà comunicato al destinatario, ex art. 7 L. 7.8.90 n. 241, almeno 15 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. 11. in caso di lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione urgente della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell’ufficio competente, può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni. 12. in caso di intervento urgente, per riparazione immediata di rilevanza pubblica o per comprovati motivi di tutela dell’incolumità pubblica, la struttura dovrà essere rimossa immediatamente dal concessionario. 13. la concessione d’occupazione di suolo pubblico può essere sospesa, ed eventualmente revocata, in tutti i casi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, che dovranno essere specificatamente motivati. 14. qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d’ufficio a danno del soggetto che vi era tenuto. 15. fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali, l’Amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) al dehors autorizzato sono state apportate modificazioni rispetto al progetto approvato; b) gli impianti tecnologici non sono conformi alla normativa vigente; c) la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose; d) siano venute meno le condizioni igienico–sanitarie; e) le attività svolte sull’area sono causa di disturbo alla quiete delle persone; f) in caso di mancata apertura dell’esercizio o di inutilizzo dell’area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie o per lavori di ristrutturazione o di modifica dei materiali interni; fatte salve situazioni di necessità comprovate o di forza maggiore; g) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato; h) mancata regolarizzazione del pagamento degli oneri dovuti per l’occupazione di suolo pubblico entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito; 16. l’Amministrazione dichiara la decadenza nel caso di perdita dei requisiti della Legge Regionale n. 7/2020. 17. in tutti i casi in cui viene dichiarata di decadenza della concessione consegue l’inefficacia del titolo abilitativo della struttura. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PROCEDIMENTO La domanda, redatta sulla modulistica allegata, completa degli allegati, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo suap@pec.comune.agropoli.sa.it Le richieste di rinnovo e/o nuova istanza di occupazione del suolo pubblico saranno istruite dall'Ufficio SUAP, che procederà alla comunicazione di avvio del procedimento, richiedendo altresì tempestivamente (entro 5 giorni) all’Area Entrate la verifica della regolarità contributiva dell’istante. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, l’Area Entrate dovrà riscontrare in merito alla regolarità contributiva. Il mancato riscontro equivale ad ASSENZA DI IRREGOLARITA’. In caso di irregolarità contributive dell’istante, l’Ufficio SUAP procederà alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della L. 241/1990. Il provvedimento conclusivo del procedimento dovrà essere adottato dall’Ufficio SUAP, nel termine di 30 giorni dalla domanda, previa acquisizione degli apporti tecnici dei seguenti servizi competenti: polizia municipale e urbanistica, attraverso apposita Conferenza dei servizi. Il mancato rilascio del parere da parte dei servizi competenti nei termini indicati dal Responsabile del procedimento SUAP, comunque non inferiore a 5 giorni, ovvero in caso di assenza nell’eventuale conferenza indetta in modalità, equivale ad Assenso senza condizioni. L’atto concessorio ex art. 38 del Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.02.2021 sarà rilasciato dal Responsabile dell’Area Entrate entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento finale da parte del SUAP e determinerà altresì gli importi dovuti. Il

n° 2 allegati disponibili: