Città di Agropoli

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SOTTOSCRIZIONI DELLA DICHIARAZIONE DEI PRESENTATORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Si raccomanda di prestare particolare attenzione per quanto riguarda l’autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature che deve essere effettuata secondo le modalità indicate dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dall’articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

  • La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata, per il Comune di Agropoli, da un minimo di 175 ad un massimo di 350 presentatori
  • I sottoscrittori  devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune di Agropoli.
  • Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso di violazione, è sottoposto a un’ammenda da 200 a 1.000 euro.
  • I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
  • La firma degli elettori –a norma di legge– deve essere apposta su appositi moduli nei quali devono essere riportati anche:
    • il contrassegno della lista,
    • il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
    • il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.
  • la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche
  • L’autenticazione deve essere effettuata indicando data, luogo e qualifica dell’autenticatore.
  • Ai sensi del DPR 570/1960 “i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o ai segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista”
  • Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (14 maggio2022)
Sentenze e pareri del Consiglio di Stato
  • La mancanza o la irregolarità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 giugno 1979, n.470).
  • Il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 2012, n. 1889)
  • parere 03457 del 26/07/2013, Consiglio di Stato, I sezione  … è da escludere che il potere certificativo possa essere esercitato da un organo politico o amministrativo di un comune, nel caso di consultazioni che riguardino un altro comune, … Nelle ipotesi appena formulate, infatti, non è riscontrabile il collegamento funzionale tra l’organo certificante e la consultazione per la quale l’attestazione di autenticità è rilasciata. …
  • i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22)
  • per i pubblici ufficiali di cui all’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della «pertinenza» (secondo il quale tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell’ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio). Pertanto, si ribadisce che l’unico limite a tale potere rimane, per i suddetti pubblici ufficiali aventi competenza territoriale limitata, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all’interno del territorio dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono. (Consiglio di Stato, Sezione terza, 16 maggio 2016, n. 1990)
  Legge 21 marzo 1990, n. 53  - Articolo 14
  1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
  1. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
  2. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.