Esercizio del diritto al voto per gli elettori residenti all’estero Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per esercitare il diritto di voto in Italia. Gli elettori residenti all’estero possono votare per corrispondenza come stabilito dalla Legge 459/2001 (applicabile solo alle elezioni politiche e ai referendum). E’ comunque fatta salva la possibilità di scegliere di votare in Italia. Per esercitare questo diritto, l’elettore deve presentare un’apposita opzione, valida per un’unica consultazione. Di conseguenza, la scelta di votare in Italia espressa in occasione di precedenti consultazioni non è più valida e deve essere nuovamente presentata. Il diritto di scelta per il voto in Italia, deve essere esercitato non oltre il 28 luglio 2020 (decimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto di indizione dei comizi, avvenuta il 17/7/2020) L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore (con allegata una fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore) entro il termine suddetto. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. L’elettore che si reca a votare in Italia, non usufruirà del rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo delle agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano. Il modello di opzione può essere scaricato negli allegati in fondo a questa pagina. Per le elezioni regionali non è possibile votare dall’estero, i residenti all’estero, iscritti all’AIRE riceveranno una cartolina che li informa delle elezioni, e dà notizia su come accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella propria sezione elettorale. Altre informazioni modulo di opzione voto in Italia per il referendum