Città di Agropoli

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ELETTORI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19

Il Decreto-Legge n. 103 del 14/8/2020 prevede per le elezioni dell’anno 2020 la possibilità di votare a domicilio anche per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.   gazzetta ufficiale 14/8/2020 n.203

La domanda deve essere presentata nel periodo dal 10 al 15 settembre con allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall’Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti che l’elettore è  sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale comunale
nelle ore di apertura al pubblico.
  0974 827423     elettorale@comune.agropoli.sa.it

 

Decreto-Legge 14/8/2020 n.103
Art. 3 Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19

” 1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita’ individuate dall’ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
a) una dichiarazione attestante la volonta’ di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e’ aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la liberta’ e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.
6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell’uniformita’ del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell’anno 2020.”